la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. La Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'art. 79 dello
statuto  ed  ai  sensi dell'art. 36 della legge regionale 29 dicembre
1981,  n.  55  "Norme  di  contabilita'  regionale",  ad   esercitare
provvisoriamente,  fino  al  momento  dell'entrata  in  vigore  della
relativa legge e non oltre il 30 aprile  1992,  limitatamente  ad  un
dodicesimo  per  mese  per  le spese una tantum in conto capitale per
investimenti, con l'esclusione dei capitoli n. 23600 e  n.  23760,  e
per  le spese correnti operative il bilancio della Regione per l'anno
finanziario 1992, secondo gli  stati  di  previsione  dell'entrata  e
della spesa, compresa la nota di variazione, e le norme contenute nel
disegno   di   legge  n.  222  "Bilancio  di  previsione  per  l'anno
finanziario 1992", presentato  dalla  Giunta  regionale  in  data  17
dicembre  1991  e  redatto  in  applicazione  dell'art. 4 della legge
regionale 2 settembre 1991, n. 41.
   2. Quanto previsto dal comma 1, ha  effetto  anche  per  gli  Enti
dipendenti  dalla  Regione, il cui bilancio deve essere approvato con
la legge di approvazione del bilancio regionale.